La Corte di Giustizia riaccende il dibattito: confermata la ”autonomia funzionale” e il requisito della “preesistenza” nell’art. 2112 c.c.

Commento dell’Avv. Ernesto Cirillo e della dott.ssa Lidia Undiemi

 Nel dibattito italiano, la sentenza della Corte di Giustizia Europea (Cgue – Sentenza 6 marzo 2014 – Causa C 458/12) – stimolata da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento in merito ad un caso di cessione di ramo di azienda, ex art. 2112 c.c., tra una società controllante ed una sua controllata – rischia di essere percepita in modo errato, e quindi è bene chiarire sin da subito che questa pronuncia non mette in discussione i principi cardine della normativa nazionale (e comunitaria), ossia l’autonomia funzionale e il requisito della preesistenza della parte di azienda ceduta.

Nello specifico, la richiesta che il Tribunale di Trento ha rivolto ai giudici di Bruxelles verte sulla possibilità di potere introdurre una normativa interna “quale quella dettata dall’articolo 2112, comma 5, del codice civile, che consente la successione del cessionario nei rapporti di lavoro del cedente, senza necessità del consenso dei lavoratori ceduti, anche qualora la parte di azienda oggetto del trasferimento non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma già preesistente al trasferimento, tanto da poter essere identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento” (punto 19, sentenza), nonché se la disciplina della UE osti ad una legge interna che nelle medesime circostanze consenta all’impresa cedente di esercitare, dopo il trasferimento, “un intenso potere di supremazia nei confronti della cessionaria che si manifesti attraverso uno stretto vincolo di committenza ed una commistione del rischio di impresa” (punto 19, sentenza).

La decisione dei giudici è stata, da qualche parte, erroneamente interpretata come possibilità di potere applicare la disciplina contenuta nell’art. 2112 c.c., come novellata dalla cd. “Legge Biagi” – di attuazione della direttiva 2001/23 che introduce una tutela specifica per i lavoratori nei casi di trasferimenti di imprese o di parti di imprese – anche nei casi di trasferimenti di parti di azienda non dotati del requisito dell’autonomia funzionale preesistente al negozio traslativo. In realtà, la Corte sostiene, molto chiaramente, che qualora vengano attuate cessioni di rami di azienda prive dell’indispensabile requisito dell’autonomia funzionale preesistente, esse non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, e dunque dell’art. 2112.

20 marzo 2014

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