Contratti a termine illegittimi e reintegra: spetta al lavoratore l’anzianità di servizio per l’intero periodo lavorato.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 262 del 12 gennaio del 2015, ha definitivamente riconosciuto il diritto di tutti i lavoratori impiegati con contratti a termine dichiarati illegittimi dal Giudice del Lavoro, ad ottenere il ricalcolo dell’anzianità di servizio, e quindi la maturazione degli scatti di anzianità, per tutto il periodo, o i periodi, di lavoro prestati.
Con la recente pronuncia, difatti, la Corte di Cassazione, da un lato, ha confermato che “l’indennità prevista dall’art. 32 della Legge n. 183 del 2010 (cd. Collegato Lavoro), risarcisce il danno subito per il mancato lavoro e lo risarcisce di tutte le conseguenze retributive, in tal senso è onnicomprensivo. Mentre non riguarda il periodo (in caso di un unico contratto a termine) o i periodi di lavoro (in caso di più contratti a termine). I diritti relativi a questi periodi non possono essere intaccati e inglobati nell’indennizzo forfettizzato del danno causato dal non lavoro”.
In sostanza, quindi, la Corte, ritiene che i periodi effettivamente lavorati in regime di contratto/i a termine poi dichiarati illegittimi, sono esclusi dall’indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista dal Collegato lavoro e, pertanto, non potrà ammettersi “la contrazione dei diritti da essi derivanti, legati da un rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa effettuata”.
Gli “ermellini”, tutto ciò premesso, hanno quindi concluso accogliendo il ricorso e statuendo che “per il periodo di lavoro (o i periodi di lavoro, in caso di sequenza di contratti) il lavoratore ha diritto ad essere retribuito ed ha diritto a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, della maturazione degli scatti di anzianità”.
La sentenza in commento, in definitiva, oltre a riparare l’ennesima illegittima discriminazione perpetrata ai danni dei lavoratori a termine, produce un effetto pratico immediato per gli stessi che, pertanto, dovranno ottenere il ricalcolo dell’anzianità di servizio maturata, con il riconoscimento dei periodi lavorati e, di conseguenza, avranno diritto ad ottenere le differenze economiche maturate per gli scatti di anzianità sino ad ora non riconosciuti dal datore di lavoro.