Requisiti utili all’individuazione del lavoratore notturno e CCNL Telecomunicazioni.
A norma dell’art. 1 del D. lgs. 66/2003, si definisce “lavoratore notturno: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la normativa citata deve essere interpretata nel senso dell’alternatività dei requisiti “ritenendo che la previsione di cui al n. 2 (riferita allo svolgimento di almeno ottanta giornate lavorative annue) riguardi il caso in cui il lavoratore svolga, in periodo notturno, una parte del lavoro giornaliero in misura inferiore alle tre ore” (Cass. n. 20724 del 2008).
Orbene, nel caso del Ccnl Telecomunicazione l’art. 30, comma 4 prevede che: “Si considera periodo notturno un periodo di almeno sette ore consecutive comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero in modo normale ovvero tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno”.
Non vi è motivo per non ritenere che l’interpretazione citata sia applicabile in via analogica anche all’art. 30 comma 4 del Ccnl Telecomunicazioni in quanto esso articolo riprende pedissequamente i citati criteri legislativi analizzati dalla Corte, con tutte le conseguenze economiche e normative del caso.
Da ciò deriva che dovrà ritenersi “notturnista” il lavoratore a cui si applica il Ccnl Telecomunicazioni che a) svolga, normalmente, la propria prestazione in turni da sette ore, delle quali almeno tre ore nell’intervallo da mezzanotte alle cinque; oppure b) che svolga la propria prestazione, su turni da sette ore consecutive, per almeno 80 giorni lavorativi all’anno per tre ore nell’intervallo da mezzanotte alle cinque.
L’importanza della citata sentenza risiede nelle condizioni di miglior favore riconosciute ai “lavoratori notturnisti” sia relativamente alla tutela specifica riconosciuta agli stessi nell’ambito della sorveglianza sanitaria, sia relativamente ai benefici riconosciuti ai fini dell’accesso ai trattamenti pensionistici, al pari dei lavoratori che svolgono lavori usuranti.