Il diritto di difesa prevale sul diritto alla privacy.
a cura dell’avv. Ernesto Maria Cirillo
L’art. 24 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 permette di prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio, pur se tali dati non riguardino una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita.
Unica condizione richiesta è che la produzione sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità; che sia cioè utilizzata esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa. Lo ha stabilito già del 2011 la Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, con la decisione n. 3033.
In materia di controversie di lavoro, la Cassazione con la sentenza del 7 luglio 2004, n. 12528 ha riconfermato come: «Non integra violazione dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., la produzione in giudizio di copie di atti ai quali il dipendente abbia avuto accesso, giacché tale produzione, avendo ad oggetto copie – e non originali -, da un lato, non costituisce sottrazione di documenti in senso proprio e, dall’altro, essendo finalizzata all’esercizio del diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ed esclusivamente a tale esercizio, con le modalità prescritte dal codice di rito, non comporta divulgazione del contenuto dei documenti ed assolve ad una esigenza prevalente su quella di riservatezza propria del datore di lavoro».
Sempre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7783/2014, è di recente tornata ad affrontare la questione legata al conflitto tra interesse alla riservatezza dei dati personali e diritto di difesa in giudizio, con risvolto favorevole per il secondo contendente e una precisa indicazione: l’abuso di protezione dei dati personali deve essere arginato. Una protezione eccessiva (ed ingiustificata), infatti, rischia – osserva la Corte – di ingolfare il sistema e di annacquare nell’indifferenziazione la tutela delle situazioni e degli interessi effettivamente meritevoli.