Tribunale di Tivoli reintegra un nostro assistito illegittimamente licenziato.
Il motivo del recesso per giusta causa era stata la presunta sottrazione di beni aziendali (PC).
Il Tribunale di Tivoli, in persona del G.L. dott.ssa Mariscotti, con la sentenza del 26.11.2015, dopo 5 anni di battaglia giudiziaria, ha accertato come il fatto contestato non sussistesse ed ha ricordato a tal proposito che: “La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare quale evento <<che non consente la prosecuzione, anche provvisoria>> del rapporto. Ciò che è determinante ai fini del giudizio di proporzionalità tra addebito e recesso, è la valutazione della condotta del dipendente che va contestualizzata e analizzata sotto il profilo della gravità e della capacità di scuotere la fiducia del datore di lavoro fino a far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali; in tal senso è determinante la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza (Cass.n. 6498 del 26/04/2012; n. 2013 del 13/02/2012)”.