Demansionamento nel settore telecomunicazioni: sussite il danno professionale pari al 50% della retribuzione globale goduta.
Il caso riguarda un quadro aziendale lasciato in condizione di sostanziale inattività lavorativa.
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza numero 2775/2016, ha motivato: “Il collegio ritiene equo utilizzare quale paramento quello del 50% della retribuzione, utilizzato nella sentenza impugnata, adeguato in considerazione del pregiudizio rilevante e perdurante arrecato alla professionalità della parte ricorrente: deve infatti tenersi conto del prolungato periodo di assegnazione a compiti di rango inferiore, del carattere qualificato delle mansioni del profilo professionale di formale appartenenza, della peculiarità del settore connotato da una rapida e continua evoluzione tecnologica che rende altrettanto rapida la mancata crescita del bagaglio professionale del dipendente e la perdita dell’esperienza maturata precedentemente(C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 19778 del 19/09/2014 -Rv. 632886).
In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto; cfr. C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15527 del 08/07/2014 – Rv. 631775 che ha anche evidenziato che il datore di lavoro è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda…..).”.
(a cura dell’Avv. Ernesto Maria Cirillo)