I lavoratori devono essere informati. Il datore di lavoro non può spiare le mail.
Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.
(“L’Huffington Post”, 13 gennaio 2016)
Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.
(“L’Huffington Post”, 13 gennaio 2016)
Processo tributario più efficiente e maggiori tutele per il contribuente. Queste le novità che riscrivono il contenzioso in chiave più snella e razionale: mediazione tributaria estesa a tutti i ricorsi fino a 20mila euro, a prescindere che siano proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, di Equitalia o di altri enti; sì alla chance
Appello alle istituzioni, agli organismi dell’avvocatura, della magistratura, della politica e della società civile.
Il caso è quello di un operatore di una nota azienda telefonica, la W.I. S.p.A., accusata ingiustamente e per questo licenziata di aver visualizzato senza motivo di contatto il traffico telefonico dei clienti seppur criptato nelle ultime tre cifre.
Il motivo del recesso per giusta causa era stata la presunta sottrazione di beni aziendali (PC).
Dopo il tribunale di Siena (sentenza n. 42/2015), anche quello di Roma (sentenza n. 10042/15) ha dato ragione ai lavoratori che hanno impugnato la cessione del ramo “Back office”, esternalizzato dalla Banca del MPS in favore della Fruendo, costituita ad hoc in occasione di tale operazione da due altre società, Bassilichi, in qualità di socio di maggioranza, e Accenture I.S., a sua volta controllata dalla holding Accenture.
Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 07 novembre 2015 ha disposto la reintegra di un lavoro licenziato per giusta causa considerando sproporzionata, rispetto alla condotta, il provvedimento del licenziamento: “Si tratta invero dell’uso verosimilmente per pochi istanti del telefono cellulare senza che sia stato dimostrato che questo abbia determinato intralciati di qualsiasi tipo al
Molti si chiedono se registrare una conversazione privata o una telefonata sia legale e se la si possa utilizzare in una causa.
La cessione di ramo d’azienda in violazione dell’art. 2112 c.c. è nulla e, pertanto, va ripristinato il rapporto di lavoro tra il dipendente “ceduto” e la società cedente.