Cassa integrazione per cessazione di attività – Illegittimità – Violazione dei criteri di scelta e di fungibilità professionale.
Con la sentenza in commento n. 4456/2017, il Tribunale di Napoli accoglie il ricorso di due dipendenti avverso la collocazione in CIGS da parte del datore di lavoro.
Di seguito alcuni estratti della motivazione che spiega i criteri da adottare in generale e nel caso specifico.
A cura dell’avv. Ernesto Maria Cirillo
Com’è noto, in linea generale è necessario, ai fini della correttezza della procedura, che l’azienda indichi quali siano i lavoratori che, per il tipo di mansioni svolte, le risultino ancora necessari e quali, invece, sempre sulla base delle mansioni svolte, quelli temporaneamente in eccedenza alla luce della situazione sopravvenuta.
Nel caso di specie tuttavia la CIGS ha coinvolto l’intero stabilimento di Pozzuoli sulla scorta di quella cessazione in loco dell’attività che al tempo stesso rappresenta, secondo le argomentazioni difensive della convenuta, causa a monte della dismissione dell’attività presso tale sito e motivo, conseguente, dell’impossibilità di mantenere personale ivi impiegato.
I ricorrenti hanno sottolineato che la Suprema Corte in più occasioni, allorquando ha riconosciuto la legittimità di una riduzione di personale limitata ai lavoratori di un solo reparto o settore o stabilimento, sul presupposto di oggettive esigenze aziendali, ha anche ribadito che a detta delimitazione si può pervenire solo in ipotesi in cui ricorra la autonomia e specificità delle professionalità utilizzate nello stesso, non potendo essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalenti a quelle di addetti ad altre realtà organizzative; che il datore di lavoro deve comunque dare conto, nella comunicazione di apertura della procedura, dei motivi della restrizione della platea dei lavoratori e delle ragioni della ritenuta infungibilità delle professionalità, al fine di adempiere adeguatamente agli obblighi di informazione nei confronti delle organizzazioni sindacali; che il mancato adempimento a tali oneri di comunicazione ridonda in vizio sostanziale, inficiando l’intera procedura, da ritenersi nulla.
Nel caso che ci occupa…attesa l’effettiva mancanza di differenziazione tra le professionalità impiegate in tutti i siti produttivi dell’azienda (nulla essendo stato diversamente argomentato dalla difesa della società), l’omessa considerazione delle diverse professionalità “da sacrificare” resta sintomatico, a prescindere anche dalla natura di unità produttiva o meno dello stabilimento in questione, della assoluta illogicità della scelta fatta ricadere sul solo sito locale.
Non emerge dalla comunicazione di avvio della procedura in data 5.10.2015 alcun chiaro riferimento a vicende oggettive proprie della sede di Pozzuoli, cosicché la scelta della società di delimitare la platea dei lavoratori da sospendere agli addetti alla sede di Pozzuoli appare il frutto di una scelta imprenditoriale solo sulla carta insindacabile ma di fatto non ricollegata ad obiettive ragioni produttive ed organizzative.
Il criterio della prossimità ossia della vicinanza al cliente non appare infatti satisfattivo posto che parte convenuta non ha specificato il calo di fatturato locale, in proporzione a quello complessivo, che avrebbe determinato la necessità di sostanziale chiusura dello stabilimento di Pozzuoli; non ha cioè precisato in che percentuale, il calo di commesse determinato dalla perdita di clienti “prossimi” allo stabilimento di Pozzuoli, avrebbe inciso sul calo di fatturato complessivamente individuato a livello nazionale. Tali considerazioni assumono carattere assorbente.