Cessione di ramo di azienda e violazione dell’art. 2112 c.c.
La cessione di ramo d’azienda in violazione dell’art. 2112 c.c. è nulla e, pertanto, va ripristinato il rapporto di lavoro tra il dipendente “ceduto” e la società cedente.
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 1062/2015, confermando la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la nullità della cessione di ramo di azienda realizzata dalla T.I. S.p.A., ha accertato, in particolare, come il ramo di azienda ceduto impiegasse personale senza alcuna specializzazione (cd. Know how); che non era stato ceduto il sistema software indispensabile per prestare il servizio ceduto; che si è continuato ad utilizzare il numero progressivo di protocollazione del cedente.
Secondo il Collegio partenopeo, il ramo ceduto era risultato carente della autonoma funzionalità prevista dall’art. 2112 c.c. e, pertanto, andava ordinato a T.I. S.p.A. di ripristinare la funzionalità del rapporto di lavoro con la dipendente, il cui contratto era stato ceduto senza il suo consenso, trovando applicazione l’art. 1406 c.c. e non l’art. 2112 c.c.
(a cura dell’Avv. Ernesto M. Cirillo)