Il Tribunale di Napoli sezione lavoro con sentenza n. 7959 del 21.11.2017 ha dichiarato la nullità del contratto a progetto stipulato tra la S. s.r.l. e il sig. A.M., condannando la società alla riammissione in servizio del lavoratore nonché al risarcimento del danno economico patito, consistente in tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla estromissione dal servizio e sino alla sentenza.
Si conclude così felicemente la vicenda del sig. A.M., di anni 57 che, dopo ben 12 anni di precarietà, si è visto riconoscere giudizialmente la natura subordinata del rapporto nonché la sussistenza del contratto a tempo indeterminato sin dal 2006!
In merito all’indeterminatezza del progetto, il Giudice del Lavoro, ha così argomentato: “il requisito della specificità non è soddisfatto dalla “semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite senza alcun accenno all’obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al conseguimento” (Tribunale Milano, 2.8.2006, in Orient. giur. lav., 2006, I, 744), e che anzi esso è chiaramente assente “…qualora l’indicazione del progetto di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa risulti assolutamente generica e indeterminata…” (Tribunale Milano 24.10.2006, in Riv. critica dir. Lav., 2007, 115). La sanzione per la generica indicazione del progetto, onde evitare la facile elusione delle norme in commento, non può che equipararsi a quella prevista per la mancanza di esso (Trib. Milano, 18.8.2006, in Riv. critica lav., 2007, 115); pertanto, le conseguenze sul rapporto sono quelle previste dal primo comma dell’art. 69 d. lgs. 276 cit., ossia la qualificazione come rapporto di lavoro subordinato”.
Contratto a progetto: illegittimità e ripristino del rapporto di lavoro. Vittoria al Tribunale di Napoli!!!
Il Tribunale di Napoli sezione lavoro con sentenza n. 7959 del 21.11.2017 ha dichiarato la nullità del contratto a progetto stipulato tra la S. s.r.l. e il sig. A.M., condannando la società alla riammissione in servizio del lavoratore nonché al risarcimento del danno economico patito, consistente in tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla estromissione dal servizio e sino alla sentenza.
Si conclude così felicemente la vicenda del sig. A.M., di anni 57 che, dopo ben 12 anni di precarietà, si è visto riconoscere giudizialmente la natura subordinata del rapporto nonché la sussistenza del contratto a tempo indeterminato sin dal 2006!
In merito all’indeterminatezza del progetto, il Giudice del Lavoro, ha così argomentato: “il requisito della specificità non è soddisfatto dalla “semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite senza alcun accenno all’obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al conseguimento” (Tribunale Milano, 2.8.2006, in Orient. giur. lav., 2006, I, 744), e che anzi esso è chiaramente assente “…qualora l’indicazione del progetto di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa risulti assolutamente generica e indeterminata…” (Tribunale Milano 24.10.2006, in Riv. critica dir. Lav., 2007, 115). La sanzione per la generica indicazione del progetto, onde evitare la facile elusione delle norme in commento, non può che equipararsi a quella prevista per la mancanza di esso (Trib. Milano, 18.8.2006, in Riv. critica lav., 2007, 115); pertanto, le conseguenze sul rapporto sono quelle previste dal primo comma dell’art. 69 d. lgs. 276 cit., ossia la qualificazione come rapporto di lavoro subordinato”.