Demansionamento e prova del danno.
Il Tribunale di Milano condanna la T. I. s.p.a. a risarcire ad un tecnico specialista che gestiva clientela business il danno da dequalificazione professionale.
Così motiva il Tribunale: “II profilo che maggiormente distingue le mansioni anteriori da quelle attuali attiene all’autonomia, al livello di clientela con cui interfacciarsi, all’utilizzo di tecnologie più sofisticate. Nelle attuali mansioni, l’autonomia è limitata alla risoluzione di problemi di carattere tecnico semplificato. Si rammenta che il ricorrente risulta inquadrato nel 5° Livello del CCNL di categoria riservato ai lavoratori che in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l’espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità. Certamente la lettura della stessa declaratoria evidenzia come il nuovo incarico affidato al ricorrente non includa il coordinamento ed il controllo delle risorse assegnate, posto che l’intervento presso il cliente è eseguito da solo; che, semmai è il tecnico che riceveva istruzioni dalla centrale.
Si rileva altresì l’assenza di “elevata tecnicalità” posto che, come riferito dai testi, il compito assegnato al ricorrente è semplice e basilare. L’analisi non può peraltro fermarsi al confronto tra la declatoria contrattuale e le attuali funzioni, ma dove comprendere anche la verifica in concreto tra le attività espletate prima del lamentato demansionamento e quelle successive (cfr. Cass. 31 maggio 2010, n. 13281).
Anche rispetto a ciò, la descrizione fatta del ricorrente è suffragata dal riscontro testimoniale ed evidenzia la profonda differenza tra il prima e il dopo. Quindi, sebbene formalmente l’inquadramento del ricorrente sia sempre rimasto nell’alveo del livello V ed a tale livello appartenga anche lo specialista di attività tecniche integrate, è evidente che la mansioni svolte dal medesimo prima e dopo il luglio 2005 sono differenti sotto il profilo qualitativo. Inoltre quelle più recenti, attenendo a compiti squisitamente tecnici e ad un sistema di telefonia fissa (e non mobile) non hanno consentito la conservazione della professionalità e del bagaglio culturale conquistato dal lavoratore negli anni.
Alla luce di quanto precede, va riconosciuto il lamentato demansionamento. A fronte della condotta datoriale, il lavoratore ha chiesto ripristino della situazione precedente e quindi di essere adibito alle mansioni prima svolte. La domanda, in quanto necessaria conseguenza dell’accertato demansionamento, deve essere accolta. Nella specie, la permanenza del demansionamento, alla data della prima doglianza, era pari ad oltre 8 anni e a quasi 10 all’atto di deposito del ricorso, perdurando tuttora.”
Se è vero, da un lato che le mansioni da ultimo assegnate non hanno consentito la La prova del danno, prosegue il Tribunale, risiede nella perdita del bagaglio professionale conquistato negli anni, attenendo ad un tipo di telefonia diversa e necessitando di un periodo di formazione del dipendente; nella specificità del settore e nella notoria velocità con la quale i prodotti offerti dalla società convenuta possono essere superati dall’evoluzione tecnologica rappresentano un fattore di rischio ulteriore in punto di perdita della pregressa professionalità acquisita.
(a cura dell’avv. Ernesto Maria Cirillo)