Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 6082719 ha accolto la domanda di una nostra assistita che denunziava, tra l’altro, l’illegittimo ricorso all’istituto del distacco. Il Tribunale così motiva la sua decisione: “Il distacco del lavoratore è disciplinato dall’art 30 del d.lgs. 276/03: L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.Il distacco di cui è causa, provato dalle nota del 17.1.13 e 27.12.13 della …., nonché dai testi escussi….Il teste…, dipendente I… che ha lavorato per la convenuta fino ad aprile 2018, ha riferito che l’istante aveva lavorato presso di essa. Il teste…… ha riferito di essere stata distaccata presso la convenuta dal 2011 ad aprile 2017, ha riferito che l’istante si era occupata di attività amministrative che riguardavano esclusivamente la convenmuta, allocata in una stanza con soli dipendenti S… ed aveva in uso mail S….
Ne deriva che lo svolgimento di prestazione lavorativa per la convenuta è provata. Il distacco di cui è causa è consistito in una mera messa a disposizione di personale da parte della I…, in carenza del benchè minimo interesse del distaccante che, rimasto contumace, non ha dedotto né provato lo stesso (peraltro che l’attività fosse svolta nell’esclusivo interesse dalla convenuta è oggetto di specifica dichiarazione da parte del teste…).La illegittimità del distacco determina che deve ritenersi la interposizione vietata di manodopera, ovvero la fornitura di lavoro temporaneo al di fuori dei limiti di cui al D.Lgs. 276/03, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo alla convenuta, nel medesimo livello contrattuale posseduto…”.
Avv. Ernesto Maria Cirillo
DISTACCO DEL LAVORATORE – ILLEGITTIMITA’ – ASSUNZIONE PRESSO IL DISTACCATARIO – SUSSISTENZA
Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 6082719 ha accolto la domanda di una nostra assistita che denunziava, tra l’altro, l’illegittimo ricorso all’istituto del distacco. Il Tribunale così motiva la sua decisione: “Il distacco del lavoratore è disciplinato dall’art 30 del d.lgs. 276/03: L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.Il distacco di cui è causa, provato dalle nota del 17.1.13 e 27.12.13 della …., nonché dai testi escussi….Il teste…, dipendente I… che ha lavorato per la convenuta fino ad aprile 2018, ha riferito che l’istante aveva lavorato presso di essa. Il teste…… ha riferito di essere stata distaccata presso la convenuta dal 2011 ad aprile 2017, ha riferito che l’istante si era occupata di attività amministrative che riguardavano esclusivamente la convenmuta, allocata in una stanza con soli dipendenti S… ed aveva in uso mail S….
Ne deriva che lo svolgimento di prestazione lavorativa per la convenuta è provata. Il distacco di cui è causa è consistito in una mera messa a disposizione di personale da parte della I…, in carenza del benchè minimo interesse del distaccante che, rimasto contumace, non ha dedotto né provato lo stesso (peraltro che l’attività fosse svolta nell’esclusivo interesse dalla convenuta è oggetto di specifica dichiarazione da parte del teste…).La illegittimità del distacco determina che deve ritenersi la interposizione vietata di manodopera, ovvero la fornitura di lavoro temporaneo al di fuori dei limiti di cui al D.Lgs. 276/03, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo alla convenuta, nel medesimo livello contrattuale posseduto…”.
Avv. Ernesto Maria Cirillo