Processo tributario più efficiente e maggiori tutele per il contribuente. Queste le novità che riscrivono il contenzioso in chiave più snella e razionale: mediazione tributaria estesa a tutti i ricorsi fino a 20mila euro, a prescindere che siano proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, di Equitalia o di altri enti; sì alla chance di poter conciliare anche in secondo grado; restrizione delle possibilità di compensazione delle spese di giudizio; più spazio allo strumento della tutela cautelare; esecutività sprint delle sentenze; largo al giudizio di ottemperanza; innalzamento del valore delle liti per le quali il contribuente può difendersi personalmente in giudizio e ampliamento dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica. Con la circolare n. 38/E, pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate commenta le novità introdotte dal Dl n. 156/2015 di riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016. Di seguito, in dettaglio, le novità di maggior rilievo.
Spazio alla conciliazione – La conciliazione giudiziale diventa esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.
Mediazione senza confini – L’istituto del reclamo/mediazione viene esteso e diventa obbligatorio anche per le controversie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del Dlgs n. 446/1997, oltre che per liti – di valore indeterminabile – in materia catastale.
Rafforzamento della tutela cautelare – La disciplina della tutela cautelare si allarga fino ad abbracciare tutte le fasi del processo, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Sentenze tributarie subito esecutive e maggior tutela al contribuente – A decorrere dal 1° giugno 2016 diventano immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10mila euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.
Largo al giudizio di ottemperanza – Viene previsto che il giudizio di ottemperanza è l’unico strumento per l’esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all’ordinaria procedura esecutiva.
Maggiori chance di autodifesa per il contribuente in giudizio – Il valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, viene innalzato dagli attuali 2.582,28 euro a 3mila euro.
L’assistenza tecnica più a misura di Caf – La categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica viene ampliata. In questa trovano spazio i dipendenti dei Caf, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti.
(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 29 dicembre 2015)
Per ulteriori informazioni sull’argomento, si invita a compilare il modulo contatti. Per richiedere chiarimenti, esporre problematiche ovvero ricevere il parere di uno specialista in tema di diritto, lo Studio offre anche l’innovativo, quanto rapido ed efficace servizio di consulenza legale on line.
Circolare_riforma_processo_29_12_2015_allegato pdf
Giustizia tributaria, si cambia. Largo a mediazione e conciliazione e maggiori tutele per i contribuenti.
Processo tributario più efficiente e maggiori tutele per il contribuente. Queste le novità che riscrivono il contenzioso in chiave più snella e razionale: mediazione tributaria estesa a tutti i ricorsi fino a 20mila euro, a prescindere che siano proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, di Equitalia o di altri enti; sì alla chance di poter conciliare anche in secondo grado; restrizione delle possibilità di compensazione delle spese di giudizio; più spazio allo strumento della tutela cautelare; esecutività sprint delle sentenze; largo al giudizio di ottemperanza; innalzamento del valore delle liti per le quali il contribuente può difendersi personalmente in giudizio e ampliamento dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica. Con la circolare n. 38/E, pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate commenta le novità introdotte dal Dl n. 156/2015 di riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016. Di seguito, in dettaglio, le novità di maggior rilievo.
Spazio alla conciliazione – La conciliazione giudiziale diventa esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.
Mediazione senza confini – L’istituto del reclamo/mediazione viene esteso e diventa obbligatorio anche per le controversie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del Dlgs n. 446/1997, oltre che per liti – di valore indeterminabile – in materia catastale.
Rafforzamento della tutela cautelare – La disciplina della tutela cautelare si allarga fino ad abbracciare tutte le fasi del processo, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Sentenze tributarie subito esecutive e maggior tutela al contribuente – A decorrere dal 1° giugno 2016 diventano immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10mila euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.
Largo al giudizio di ottemperanza – Viene previsto che il giudizio di ottemperanza è l’unico strumento per l’esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all’ordinaria procedura esecutiva.
Maggiori chance di autodifesa per il contribuente in giudizio – Il valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, viene innalzato dagli attuali 2.582,28 euro a 3mila euro.
L’assistenza tecnica più a misura di Caf – La categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica viene ampliata. In questa trovano spazio i dipendenti dei Caf, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti.
(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 29 dicembre 2015)
Per ulteriori informazioni sull’argomento, si invita a compilare il modulo contatti. Per richiedere chiarimenti, esporre problematiche ovvero ricevere il parere di uno specialista in tema di diritto, lo Studio offre anche l’innovativo, quanto rapido ed efficace servizio di consulenza legale on line.
Circolare_riforma_processo_29_12_2015_allegato pdf