Patto di prova: è invalido se nel precedente periodo di tirocinio il lavoratore aveva già svolto le medesime mansioni oggetto del patto.
Il Tribunale di Milano sezione lavoro con sentenza n. 1787 del 14.06.2016 ha dichiarato l’invalidità del patto di prova inserito nel contratto di lavoro subordinato nel caso del lavoratore che, nel precedente periodo di tirocinio, aveva già svolto le medesime mansioni oggetto del patto.
Così motiva il Giudice del Lavoro: “Appaiono fondate le censure sollevate dal ricorrente rispetto alla validità causale del patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del 1.6.2015 visto che la resistente aveva avuto già sicuramente modo, durante il periodo di tirocinio, di valutare l’idoneità lavorativa del ricorrente; che, infatti, il ricorrente, anche dopo il 1.6.2015, si era occupato delle medesime incombenze affidategli nel periodo precedente; che il ricorrente, del resto, già in base alle previsioni contenute nel contratto di tirocinio era tenuto a rispettare l’ambiente lavorativo, i regolamenti aziendali e le esigenze di coordinamento dell’attività prestata con l’attività della fondazione e a comportarsi secondo buona fede; che la stessa resistente, dichiarando nella propria memoria difensiva di aver “apprezzato l’opera.. svolta dal ricorrente ed il suo impegno” , conferma di aver potuto valutare, in concreto, durante il periodo di tirocinio, la prestazione lavorativa del ricorrente al punto da disporne la sua assunzione a tempo indeterminato già due mesi prima della prevista cessazione del periodo di tirocinio. Alla luce di quanto esposto va pertanto dichiarata l’illegittimità del licenziamento impugnato, ex. artt. 1 e ss L. n. 604/1966, tenuto conto dell’accertata invalidità del patto“.
(a cura dell’Avv. Ernesto Maria Cirillo)