Il Tribunale di Napoli ha dichiarato illegittimo, perché discriminatorio, il licenziamento intimato ad alcuni lavoratori che hanno rifiutato di conciliare la dismissione di diritti indisponibili quali professionalità, 13^ e ferie.
A cura dell’avv. Ernesto Maria Cirillo
Il caso è quello di alcuni lavoratori che si sono rifiutati di firmare l’accordo di conciliazione imposto dall’azienda che prevedeva la rinuncia a diritti indisponibili quali mansioni, 13ma e ferie.
L’azienda, nell’ambito di una procedura di mobilità che ha visto coinvolte 65 persone, ha licenziato solo le 5 che non hanno firmato “l’accordo”.
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato discriminatorio il loro licenziamento ordinando all’azienda di reintegrarli in servizio. Secondo il Tribunale “…la prova logica e documentale offerta dalle parti ricorrenti dimostra con evidenza la natura unica e determinante del motivo di licenziamento nel contesto di una totale mancanza di rispetto dei criteri di scelta…”; “…A seguito della lettera di comunicazione del 24.9.2014 di inizio della procedura di mobilità e prima ancora di iniziare gli incontri con le OOSS in vista dell’eventuale accordo sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, la società convenuta ha rivolto a tutti i dipendenti una missiva – la lettera 10.10.2014 nella quale in riferimento alla procedura aperta in data 24.9.2014 si afferma che “ al fine di evitare i 63 licenziamenti l’azienda proporrà ai propri dipendenti le seguenti misure:
1. solidarietà difensiva per 24 mesi con riduzione orario di lavoro settimanale ripartito tra i diversi dipendenti caricati sulle distinte unità di business nel seguente modo : segue elenco n.d. r)
2. Demansionamento di n. 17 unità lavorative
3. Rinunzia alla 13ma mensilità tra i diversi dipendenti caricati sulle distinte unità di business nelle percentuali così indicate : … omissis
4. Rinunzia a ferie e permessi maturati e non goduti
.. Delle misure sopra indicate la prima sarà oggetto di un accordo sindacale che verrà sottoscritto in sede di conciliazione. Le restanti misure, trattandosi di diritti in disponibili sia alle OOSS che all’azienda, costituiranno oggetto di Accordi individuali che verranno sottoscritti singolarmente sempre davanti alla Commissione di conciliazione.
Sono stati prodotti i documenti con i quali l’azienda ha invitato i lavoratori tutti a sottoscrivere i verbali di conciliazione e transazione generale novativa…”.
“In data 28.11.2014, il giorno dopo la firma dei verbali di conciliazione, i cinque lavoratori che non hanno sottoscritto il verbale di conciliazione sindacale… sono stati licenziati dalla società…Gli elementi cronologici indicano con evidenza che la società, dopo aver iniziato la procedura di mobilità che prevede appunto la partecipazione sindacale alla gestione della crisi, ha iniziato in via unilaterale, una parallela procedura conciliativo-dismissiva di diritti, a suo giudizio, idonea a superare la crisi economica .
Seppure appare del tutto indimostrata, nell’ambito della sommaria cognizione imposta dal rito, la estorsione negoziale dedotta dai ricorrenti con connotati di rilevanza penale, e si deve quindi condividere la tesi difensiva della società di una pacifica sottoscrizione da parte della maggior parte dei lavoratori delle conciliazioni dismissive della 13ma e delle ferie non godute nonché del proposto demansionamento, nondimeno la intimazione del licenziamento nei confronti dei soli cinque lavoratori che non hanno aderito alla proposta contrattuale aziendale di conciliazione assume un connotato ritorsivo talmente evidente, se non altro per la coincidenza esatta dei lavoratori licenziati con i cinque che non hanno sottoscritto l’accordo con l’azienda, a fronte, inoltre, di un esubero denunziato di ben 63 lavoratori. “
In altri termini appare logicamente impossibile non collegare i cinque licenziamenti avvenuti, dei ben 63 esuberi preannunziati nella lettera di comunicazione di avvio della procedura di mobilità, alla mancata sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale relativo alle misure predisposte unilateralmente dalla società per superare la crisi.”.
Rinuncia ai tuoi diritti o sei licenziato!
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato illegittimo, perché discriminatorio, il licenziamento intimato ad alcuni lavoratori che hanno rifiutato di conciliare la dismissione di diritti indisponibili quali professionalità, 13^ e ferie.
A cura dell’avv. Ernesto Maria Cirillo
Il caso è quello di alcuni lavoratori che si sono rifiutati di firmare l’accordo di conciliazione imposto dall’azienda che prevedeva la rinuncia a diritti indisponibili quali mansioni, 13ma e ferie.
L’azienda, nell’ambito di una procedura di mobilità che ha visto coinvolte 65 persone, ha licenziato solo le 5 che non hanno firmato “l’accordo”.
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato discriminatorio il loro licenziamento ordinando all’azienda di reintegrarli in servizio. Secondo il Tribunale “…la prova logica e documentale offerta dalle parti ricorrenti dimostra con evidenza la natura unica e determinante del motivo di licenziamento nel contesto di una totale mancanza di rispetto dei criteri di scelta…”; “…A seguito della lettera di comunicazione del 24.9.2014 di inizio della procedura di mobilità e prima ancora di iniziare gli incontri con le OOSS in vista dell’eventuale accordo sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, la società convenuta ha rivolto a tutti i dipendenti una missiva – la lettera 10.10.2014 nella quale in riferimento alla procedura aperta in data 24.9.2014 si afferma che “ al fine di evitare i 63 licenziamenti l’azienda proporrà ai propri dipendenti le seguenti misure:
1. solidarietà difensiva per 24 mesi con riduzione orario di lavoro settimanale ripartito tra i diversi dipendenti caricati sulle distinte unità di business nel seguente modo : segue elenco n.d. r)
2. Demansionamento di n. 17 unità lavorative
3. Rinunzia alla 13ma mensilità tra i diversi dipendenti caricati sulle distinte unità di business nelle percentuali così indicate : … omissis
4. Rinunzia a ferie e permessi maturati e non goduti
.. Delle misure sopra indicate la prima sarà oggetto di un accordo sindacale che verrà sottoscritto in sede di conciliazione. Le restanti misure, trattandosi di diritti in disponibili sia alle OOSS che all’azienda, costituiranno oggetto di Accordi individuali che verranno sottoscritti singolarmente sempre davanti alla Commissione di conciliazione.
Sono stati prodotti i documenti con i quali l’azienda ha invitato i lavoratori tutti a sottoscrivere i verbali di conciliazione e transazione generale novativa…”.
“In data 28.11.2014, il giorno dopo la firma dei verbali di conciliazione, i cinque lavoratori che non hanno sottoscritto il verbale di conciliazione sindacale… sono stati licenziati dalla società…Gli elementi cronologici indicano con evidenza che la società, dopo aver iniziato la procedura di mobilità che prevede appunto la partecipazione sindacale alla gestione della crisi, ha iniziato in via unilaterale, una parallela procedura conciliativo-dismissiva di diritti, a suo giudizio, idonea a superare la crisi economica .
Seppure appare del tutto indimostrata, nell’ambito della sommaria cognizione imposta dal rito, la estorsione negoziale dedotta dai ricorrenti con connotati di rilevanza penale, e si deve quindi condividere la tesi difensiva della società di una pacifica sottoscrizione da parte della maggior parte dei lavoratori delle conciliazioni dismissive della 13ma e delle ferie non godute nonché del proposto demansionamento, nondimeno la intimazione del licenziamento nei confronti dei soli cinque lavoratori che non hanno aderito alla proposta contrattuale aziendale di conciliazione assume un connotato ritorsivo talmente evidente, se non altro per la coincidenza esatta dei lavoratori licenziati con i cinque che non hanno sottoscritto l’accordo con l’azienda, a fronte, inoltre, di un esubero denunziato di ben 63 lavoratori. “
In altri termini appare logicamente impossibile non collegare i cinque licenziamenti avvenuti, dei ben 63 esuberi preannunziati nella lettera di comunicazione di avvio della procedura di mobilità, alla mancata sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale relativo alle misure predisposte unilateralmente dalla società per superare la crisi.”.