Uso del cellulare in azienda: licenziamento – illegittimità – reintegra.
Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 07 novembre 2015 ha disposto la reintegra di un lavoro licenziato per giusta causa considerando sproporzionata, rispetto alla condotta, il provvedimento del licenziamento: “Si tratta invero dell’uso verosimilmente per pochi istanti del telefono cellulare senza che sia stato dimostrato che questo abbia determinato intralciati di qualsiasi tipo al servizio e della chiusura anticipata del sistema informativo, subito riattivata dal richiamo effettuata del team leader, anche in questo caso, quindi, senza alcun pregiudizio per l’attività aziendale”.
Allo stesso modo, avendo l’azienda applicato la recidiva in considerazione di una precedente sanzione, anche su tale condotta (il lavoratore si era erroneamente recato al lavoro nel giorno di riposo) il Tribunale ha ritenuta eccessiva e, quindi, sproporzionata la valutazione aziendale.
In conclusione, secondo il Tribunale, andava al più applicata una sanzione di tipo conservativo ex art. 47 del CCNL telecomunicazioni e non l’art. 48 che disciplina le ipotesi di licenziamento.
A cura dell’avv. Luigi Romano e dell’avv. Ernesto Maria Cirillo