“La clausola menzionata <\/i>(quella con la quale Sky, attribuendo il superminimo si riservava l’assorbimento) non consente a parte convenuta di avvalersene arbitrariamente, essendo infatti necessaria una variazione del minimo tabellar<\/span><\/b><\/i>e.<\/span><\/b><\/i><\/p>\n
\u00a0Tale comportamento <\/i>(l’assorbimento della II tranche) \u00e8 illegittimo in quanto Sky, che avrebbe potuto procedere all’assorbimento gi\u00e0 al momento del verificarsi del presupposto della variazione del minimo tabellare<\/span>\u00a0\u00a0 NON POTEVA AVVALERSENE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO, SVINCOLATO DA TALE PRESUPPOSTO.<\/span><\/b> <\/i><\/p>\n
\u00a0Infatti, il comportamento di Sky costituisce una manifestazione di volont\u00e0 concludente nel senso della rinuncia all’assorbimento<\/span><\/b>, non avendo inteso operare l’assorbimento in concomitanza del rinnovo contrattuale. <\/i><\/p>\n
\u00a0Ne discende l’illegittimit\u00e0 dell’assorbimento<\/span><\/b> operato da Sky, al momento della scadenza del pagamento della seconda rata dell’incremento dei minimi tabellari concordato in sede di rinnovo del CCNL del 2008.<\/i>“<\/p>\n